Norme per il prestito e la riproduzione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica (3/3/1999)

  1. Il patrimonio ecclesiastico e la normativa canonica e civile in materia di beni culturali

Il complesso dei beni Culturali di proprietà di questa Diocesi costituisce un patrimo­nio di carattere storico, artistico e religioso di notevole interesse e valore, che la CEM (Conferenza Episcopale Marchigiana) intende valorizzare. In particolare questo patri­monio richiede il rispetto delle norme ecclesiastiche indicate nei documenti della Con­ferenza Episcopale Italiana (Norme del 1974 e Orientamenti del 992) e delle diret­tive della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.

Inoltre, nel favorire la collaborazione tra la Chiesa e la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dell’Accordo di Revisione del Concordato firmato nel i 984 e dell’Intesa per i Beni Culturali del 1996, la Diocesi accoglie e fa proprie le norme statali relative alla tutela del patrimonio storico-artistico.

1.1.       Riconoscendo che la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico vie­ne attuata anche attraverso la riproduzione e la diffusione dell’immagine delle opere, la CEM intende disciplinare le riproduzioni attraverso la presente normativa, che pro­muove un corretto uso delle immagini nel rispetto dello specifico valore religioso (litur­gico, biblico e teologico tradizionale) che le caratterizza.

1.2. La documentazione fotografica realizzata dal Ministero per i Beni Culturali e Arnbientali attraverso le Soprintendenze per la catalogazione e la tutela è da considerarsi ad uso interno del Ministero e dei suoi organi per i propri scopi istituzionali, pertanto non è soggetta ad autorizzazione (eccetto la concessione a terzi dei rilievi di immagine). Un eventuale uso diverso delle immagini d’archivio dovrà essere autorizzato nel rispet­to della presente normativa.

1.3. Tale normativa sarà applicata per tutti i beni di proprietà ecclesiastica. In un’epo­ca in cui la riproduzione con ogni tipo di tecnologia può consentire una diffusione plane­taria in tempo reale delle immagini delle opere d’arte e dei beni culturali, le norme qui presentate hanno l’obiettivo di verificarne l’inserimento in contesti adeguati, di valoriz­zarne una lettura il più possibile completa, di contestualizzarne il significato religioso.

1.4. I soggetti responsabili del patrimonio e del suo uso sono in primo luogo il Vescovo diocesano e suoi delegati, nonché i responsabili pro-tempore degli Enti ecclesiastici proprietari. La verifica dell’applicazione della disciplina circa l’uso e la tutela dei Beni Culturali è pertanto compito primario dell’Ordinario e degli Uffici competenti, che po­tranno far valere i loro diritti anche in sede legale.

  1. Norme per le riproduzioni dei beni culturali ecc1e~iastici

Il Vescovo rilascia le autorizzazioni alla riproduzione delle immagini di beni culturali ecclesiastici attraverso l’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi, sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto ed in seguito alla valutazione del carattere dell’iniziativa. A norma delle leggi canoniche e civili tali riproduzioni potranno essere utilizzate solo nell’ambito del progetto presentato, salvo ulteriori autorizzazioni. Anche ogni ristampa o riedizione deve essere autorizzata con analoga procedura.

Le norme sotto elencate si riferiscono all’utilizzo delle immagini nelle riproduzioni fotografiche, video, cinematografiche, televisive, digitali e in ogni altra forma possibile. L’autorizzazione regola l’utilizzo delle riproduzioni nell’ambito di progetti editoriali e di divulgazione e diffusione, compreso l’utilizzo nei mass-media e anche nelle reti informa­tiche.

2.1. Riproduzioni a scopo commerciale

Per le riproduzioni inserite in progetti editoriali o in produzioni di altra natura (locan­dine, manifesti o altre forme pubblicitarie che raffigurino beni culturali di proprietà ec­clesiastica) l’autorizzazione alla riproduzione è necessaria sia per le riprese ex novo che per le immagini già esistenti; essa viene concessa su presentazione dettagliata del pro­getto editoriale da parte dell’autore o dell’editore.

2.1.1. Gli interessati devono pertanto specificare:

  • scopo e caratteristiche dell’iniziativa editoriale;
  • soggetti e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente);
  • strumentazione e supporti sul quali verrà eseguita la riproduzione;
  • Valore commerciale del prodotto;
  • numero di copie previste;
  • autore delle riproduzioni;

e   la data (da concordare) in cui si intendono effettuare le riprese.

2.1.2. Gli autori delle immagini sono tenuti a cedere alla Diocesi un negativo e/o una diapositiva e/o una riproduzione (anche digitalizzata) di ciascuno scatto effettuato, e a sottoscrivere una liberatoria che garantisca alla Diocesi il libero utilizzo di quanto con-segnato.

2.1.3. Dovrà essere chiarameinte espressa sulle pubblicazioni la proprietà del bene e l’autorizzazione alla riproduzione concessa dall’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali del­la Diocesi.

2.1.4. La concessione sarà inoltre subordinata al versamento di un adeguato deposito cauzionale che sarà restituito dopo la consegna di tre copie omaggio di ogni pubblicazione (o altro) e del materiale di cui al punto 2.1.2. Restano a carico del richiedenti le

eventuali spese del personale di sorveglianza, i consumi e ogni altro onere che grava sull’ente responsabile dell’opera per ogni ripresa effettuata. Ottenuta l’autorizzazione i richiedenti potranno contattare direttamente il responsabile del bene per concordare gli appuntamenti.

2.1.5. Entro sei mesi dalla concessione tutto il materiale (previsto dai punti 2.1.2 e

2.1.4.) dovrà essere consegnato all’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali, che provvede­rà a restituire il deposito cauzionale.

2.1.6. Qualora trascorsi i sei mesi il richiedente non soddisfi la disposizioni indicate all’articolo 2.1.5., ovvero non comunichi a mezzo raccomandata a/r riguardo lo stato del lavori, il deposito sarà incamerato e la concessione revocata. L’Ufficio si riserva inoltre ogni azione concessa fino ad adire alle vie legali.

2.2. Riproduzioni per ragioni di studio

Per le riproduzioni per ragioni di studio gli interessati sono invitati a presentare: e richiesta scritta del docente che segue lo studio, con riferimento alle ragioni della ricerca; o libretto universitario o altro documento di studio.

L’eventuale successiva pubblicazione della ricerca richiede un’ulteriore autorizzazione all’uso delle riproduzioni.

2.2.1. Gli autori delle immagini sono tenuti a cedere alla Diocesi un negativo e/o una diapositiva e/o una riproduzione (anche digitalizzata) di ciascuno scatto effettuato, e a sottoscrivere una liberatoria che garantisca alla Diocesi il libero utilizzo di quanto con­segnato.

2.2.2. L’autorizzazione sarà inoltre subordinata al versamento di un deposito cauziona­le che sarà restituito dopo la consegna di una copia dello studio e del materiale di cui al punto 2.2.1. Restano a carico dei richiedenti le eventuali spese del personale di sorveglianza, i consumi e ogni altro onere che grava sull’ente responsabile dell’opera per ogni ripresa effettuata.

Ottenuta l’autorizzazione i richiedenti potranno contattare direttamente il responsa­bile del bene per concordare gli appuntamenti.

2.2.3. Qualora trascorsi i sei mesi il richiedente non soddisfi le disposizioni indicate all’articolo 2.2.1. e 2.2.2., ovvero non comunichi a mezzo raccomandata a/r riguardo lo stato dei lavori, il deposito sarà incamerato e la concessione revocata. L’Ufficio si riserva inoltre ogni azione concessa fino ad adire alle vie legali.

2.3. Riproduzioni a scopo divulgativo

Per le riproduzioni a scopo divulgativo, quali ad esempio l’utilizzo sulle reti informa­tiche, l’autorizzazione alla riproduzione viene concessa su presentazione dettagliata del progetto informativo da parte dell’autore o dell’editore.

2.3.1. Gli interessati devono specificare:

scopo e caratteristiche dell’iniziativa;

soggetti e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente); sito informativo o divulgativo che ospiterà le immagini.

2.3.2. Per le riproduzioni fotografiche inserite in tali progetti valgono le norme relative alle riproduzioni a scopo commerciale.

2.3.3. Dovrà essere chiaramente espressa accanto ad ogni immagine la proprietà del bene e l’autorizzazione alla riproduzione concessa dall’Ufficio Arte Sacra e Beni Cul­turali della Diocesi.

2.3.4. La concessione all’utilizzo delle immagini nelle reti informatiche o divulgative sarà limitata nel tempo e subordinata ~ versamento di un adeguato deposito cauzionale che sarà restituito allo scadere della concessione.

2.3.5. L’autore del progetto si impegna a cedere alla Diocesi il diritto di utilizzare il progetto divulgativo nell’ambito delle proprie iniziative e di creare dei link con le pro­prie pagine web, nel caso si tratti di siti informatici.

2.4. Riproduzioni video, cinematografiche e televisive

Per le riproduzioni video, cinematografiche e televisive si applicano le stesse norma­tive concernenti le riproduzioni fotografiche salvo quanto riguarda la consegna delle copie del materiale realizzato, che dovrà essere concordato caso per caso con i re­sponsabili dell’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi.

  1. Norme per il prestito dei beni culturali ecclesiastici

La Diocesi rilascia le autorizzazioni al prestito dei beni culturali ecclesiastici attraver­so l’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali.

3.1. Prestiti per mostre temporanee

Per ottenere il prestito è necessario presentare il progetto dettagliato dell’iniziativa culturale (mostra o altro) allegando le schede di prestito per i singoli oggetti.

Il richiedente dovrà presentare la domanda all’Ufficio Beni Culturali che vaglierà il progetto ed espleterà le pratiche.

3.1.1. L’autorizzazione al prestito viene concessa sentito il parere dei responsabili del beni in oggetto, la Commissione Diocesana per i Beni Culturali, la Soprintendenza competente.

Per le mostre all’estero è necessario ottenere anche l’autorizzazione della Pontificia Commissione per i Beni Culturali, che verrà chiesta dall’Ordinario, oltre all’autorizza­zione ministeriale all’espatrio.

L’ufficio dovrà soprintendere alla iniziativa, tutelare il valore storico e artistico ma

soprattutto religioso delle opere e per questo potrà richiedere ulteriori garanzie per autorizzare il prestito.

3.1.2. La Diocesi si riserva di chiedere, qualora vi fosse la necessità, appropriato inter­vento di restauro quale contributo alla tutela del bene e alla sua valorizzazione.

3.1.3. Qualora l’Ufficio lo ritenesse necessario per ragioni di culto e di decoro, l’autorizzazione al prestito sarà subordinata alla realizzazione a carico dei richiedenti di una riproduzione in scala 1:1 dell’opera, che sarà collocata in luogo dell’originale.

Alla restituzione dell’opera tale riproduzione rimarrà di proprietà dell’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi.

3.1.4. Restano a carico del richiedenti oltre alle spese organizzative (imballaggio, trasporto, assicurazione “da chiodo a chiodo”, ecc.) anche le eventuali spese e ogni altro onere che grava sul proprietario dell’opera per il prelievo e la restituzione delle opere. Il richiedente, ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Arte Sacra e Beni Cultura-li, dovrà contattare direttamente il responsabile del bene per gli ultimi accordi.

3.1.5. Ogni iniziativa legata all’esposizione che utilizzi l’immagine dei beni in oggetto dovrà essere autorizzata secondo le norme che regolano le riproduzioni dei beni culturali nella Diocesi.

3.2. Prestiti temporanei per il culto

Per ottenere il prestito è necessario presentare domanda scritta indicando le ragioni del prestito, i termini di tempo ed allegando le schede di prestito per i singoli oggetti. Alla scheda dovrà essere allegata una foto recente che testimoni lo stato di conservazione dell’opera. L’autorizzazione al prestito viene concessa sentito il parere del re­sponsabili dei beni in oggetto e la Commissione Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi.

3.2.1.11 richiedente non potrà intervenire sull’opera prestata senza informare l’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali e il responsabile del bene, nemmeno in caso di pulizia o restauro, in quanto custode solo temporaneo del bene.

3.2.2. Restano a carico dei richiedenti oltre alle spese di trasporto (imballaggio, trasporto, vigilanza) anche una polizza assicurativa adeguata a garanzia delle opere pre­state, nonché eventuali spese e ogni altro onere che grava sul responsabile dell’opera per il prestito.

Loreto, 3 marzo 1999

                                                                                    + Franco Festorazzi

                                                                                        Presidente della

                                                                          Conferenza Episcopale Marchigiana

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