Nuove disposizioni circa il prestito dei beni culturali di proprietà eclesiastica
Con
lettera del 24 marzo 1999, prot. n. 125192143, Presidente
della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, S.E. Mons.
Francesco Marchisano, ha trasmesso agli Ordinari diocesani d'Italia la circolare
Disposizioni sui prestiti dei beni culturali di pertinenza ecclesiastica in
Jtalia recante in allegato alcune Indicazioni di carattere operativo. Le
nuove Disposizioni aggiornano quelle contenute nel n. 20 delle Norme Tutela e
conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia approvate
dalla X Assemblea Generale della C.E.I. e promulgate il 14giugno 1974 (cf
Notiziario CEJ/J974, pp. 107-117).
DISPOSIZIONI
SUI PRESTITI DI BENI CULTURALI DI PERTINENZA ECCLESIASTICA IN ITALIA
Art.
1
La
Chiesa possiede un consistente patrimonio di beni culturali posti al servizio
della sua missione. Nel concetto di beni culturali si comprendono
"anzitutto i patrimoni artistici della pittura, della scultura,
dell'architettura, del mosaico e della musica, posti al servizio della
missione della Chiesa; a questi vanno poi aggiunti i beni librari contenuti
nelle biblioteche ecclesiastiche e i documenti storici custoditi negli archivi
delle comunità ecclesiali; rientrano, infine, in questo ambito le opere
letterarie, teatrali, cinematografiche, prodotte dai mezzi di comunicazione di
massa". 1 beni culturali della Chiesa sono ordinati alla catechesi, al
culto, alla cultura, alla carità.
Art.
2
2.1.
Fin dall'epoca antica, la Chiesa, oltre a produrre opere, talvolta di
inestimabile valore, ha provveduto a dare disposizioni per la loro salvaguardia.
Nell'ambito
della salvaguardia sono da annoverarsi le norme per i prestiti, dal momento
che i beni culturali devono essere nel contempo tutelati e valorizzati.
2.2.
Il prestito di beni culturali di pertinenza ecclesiastica può essere
occasione di promozione ed evangelizzazione, ma deve essere salvaguardata la
finalità religiosa del bene in oggetto e, per quanto possibile, va tenuto
presente il contesto ecclesiale.
Art.
3
3.1.
Salva l'osservanza della norme civili congrue alla conservazione, tutela
e valorizzazione dei beni culturali, il prestito di quelli di pertinenza
ecclesiastica deve ottemperare quanto riferito nella presente circolare.
3.2.
Oltre alla Santa Sede, responsabili dei prestiti dei beni culturali di
pertinenza ecclesiastica sono i Vescovi diocesani2,
i Prelati personali, i Superiori Provinciali degli Istituti religiosi clericali
di diritto pontificio e Società di vita apostolica clericali di diritto
pontificio.
Art.4
4.1.
Per i prestiti di beni culturali tra le diocesi della Nazione, la
concessione della licenza è di competenza del Vescovo diocesano, sotto
la cui giurisdizione si trova l'istituzione ecclesiastica che conserva il bene
culturale da prestare; trattandosi di prestito a ente civile della Nazione, il
Vescovo diocesano concederà la licenza, dopo aver chiesto previamente il parere
del Vescovo della diocesi in cui si trova l'ente civile che promuove la
manifestazione.
4.2.
Per i prestiti di beni culturali tra istituti religiosi clericali di
diritto pontificio e società di vita apostolica clericali di diritto pontificio
nell'ambito della Nazione o tra essi e le Diocesi della Nazione medesima, la
concessione della licenza è di competenza del Superiore Provinciale, sotto la
cui giurisdizione si trova l'ente che conserva il bene culturale da prestare;
trattandosi di un prestito a ente civile della Nazione, il Superiore Provinciale
concederà la licenza, dopo aver chiesto previamente il parere del Vescovo della
diocesi in cui si trova l'ente civile interessato.
4.3.
Per i prestiti di beni culturali appartenenti ad istituti di vita
consacrata e società di vita apostolica, laicali di diritto pontificio, e
clericali e laicali di diritto diocesano, vale la norma al punto 4.1.
Art. 5
Per
i prestiti fiori della Nazione, oltre l'osservanza
delle disposizioni precedenti, è
obbligatoria
1
'autorizzazione scritta della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della
Chiesa.
Art.6
6.1.
Per i prestiti di opere di rilevante interesse artistico e storico
nell'ambito della Nazione è necessario che i Vescovi diocesani e i Superiori
competenti consultino la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della
Chiesa; essi procederanno nella medesima maniera quando si tratti di prestiti
che presentino dubbi e perplessità circa la sicurezza, la garanzia, 1 'integrità
di restituzione dell'opera stessa.
6.2.
In ogni caso per i prestiti di beni culturali occorre ottemperare alle
norme civili vigenti nella Nazione e mettere in atto tutte le precauzioni
necessarie alla conservazione, tutela, valorizzazione dei beni in oggetto.
Indicazioni
di carattere operativo
Gli enti ecclesiastici possono collaborare alla realizzazione di mostre organizzate da Enti pubblici o da privati con il prestito di opere di loro pertinenza, a condizione che le esigenze pastorali non ne risultino compromesse, che si tratti di manifestazioni veramente significative e che siano programmate nel pieno rispetto della normativa canonica e civile.
Per
la procedura di prestito è necessario osservare le seguenti indicazioni
pratiche.
A
L'Ente richiedente provvede innanzitutto ad ottenere l'autorizzazione al
prestito da parte della competente autorità ecclesiastica locale;
successivamente provvede ad ottenere l'autorizzazione della competente
Soprintendenza e ne trasmette copia al Vescovo diocesano. Ottenute le due
autorizzazioni richiamate si potranno avviare le operazioni di consegua
dell'opera.
B
L'atto di consegua dell'opera dovrà essere redatto un verbale con la
partecipazione di un rappresentante dell'Ente di pertinenza, di un
rappresentante dell'Ente richiedente appositamente delegato e di un
rappresentante della Soprintendenza competente. In detto verbale di consegna
si farà analitica descrizione dello stato di conservazione dell'opera stessa,
corredata da opportuna documentazione fotografica. Esso sarà firmato in
triplice copia contestualmente da tutti gli intervenuti che ne riterranno una
copia per i rispettivi Enti rappresentati.
C
L'imballaggio dell'opera sarà eseguito da parte di impresa specializzata
di fiducia dell'Ente di pertinenza e della Soprintendenza a cura e spese
dell'Ente richiedente.
D
A cura e spese dell'Ente richiedente l'opera dovrà essere
assicurata contro i rischi presso una compagnia di fiducia dell'Ente di
pertinenza. L'assicurazione sarà del tipo "da chiodo a chiodo" che
assume cioè ogni rischio dal momento in cui l'opera viene tolta dalla sua
collocazione originaria fino alla sua avvenuta ricollocazione nel medesimo
posto. Qualora l'Ente di pertinenza o la Soprintendenza ne ravvedano la necessità,
l'opera dovrà essere accompagnata, sia nella consegna che nella riconsegna, a
spese dell'Ente richiedente, da persona qualificata designata dal Superiore
competente, di cui l'art. 4 delle Disposizioni sui prestiti di beni culturali
di pertinenza ecclesiastica in Italia.
E
Al momento della riconsegna dell'opera da parte dell 'Ente richiedente,
sarà redatto apposito dettagliato verbale di riconsegna alla presenza di un
rappresentante dei medesimi Enti che hanno assistito alla consegna.
In caso di constatazione di danni si richiederà l'immediato intervento
della Compagnia assicuratrice per l'esecuzione degli adempimenti stabiliti. Il
verbale di riconsegna sarà firmato contestualmente da tutti i rappresentanti
che ne riterranno una copia per i rispettivi Enti.
F
Nel caso in cui prima del prestito o all'atto della riconsegna si
rendessero necessari lavori di restauro o di consolidamento dell'opera per
garantirne il trasferimento o per ovviare ad eventuali danni subiti, i necessari
provvedimenti saranno eseguiti a cura e spese dell'Ente richiedente, sotto il
controllo della Soprintendenza competente.
(Da
notiziario n. 4 del 30/4/1999)