Nuove disposizioni circa il prestito dei Beni Culturali di proprietà Ecclesiastica (24/3/1999)

Con lettera del 24 marzo 1999, prot. n. 125192143,  Presidente della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, S.E. Mons. Francesco Marchisano, ha trasmesso agli Ordinari diocesani d’Italia la circolare Disposizioni sui prestiti dei beni culturali di pertinenza ecclesiastica in Jtalia recante in allegato alcune Indicazioni di carattere operativo. Le nuove Disposizioni aggiornano quelle contenute nel n. 20 delle Norme Tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia approvate dalla X Assemblea Generale della C.E.I. e promulgate il 14giugno 1974 (cf Notiziario CEJ/J974, pp. 107-117).

DISPOSIZIONI SUI PRESTITI DI BENI CULTURALI DI PERTINENZA ECCLESIASTICA IN ITALIA

Art. 1

La Chiesa possiede un consistente patrimonio di beni culturali posti al servizio della sua missione. Nel concetto di beni culturali si comprendono “anzitutto i patrimoni artistici della pittura, della scultura, dell’architettura, del mosaico e della musica, posti al servi­zio della missione della Chiesa; a questi vanno poi aggiunti i beni librari contenuti nelle biblioteche ecclesiastiche e i documenti storici custoditi negli archivi delle comunità ecclesiali; rientrano, infine, in questo ambito le opere letterarie, teatrali, cinematografi­che, prodotte dai mezzi di comunicazione di massa”. 1 beni culturali della Chiesa sono ordinati alla catechesi, al culto, alla cultura, alla carità.

Art. 2

2.1. Fin dall’epoca antica, la Chiesa, oltre a produrre opere, talvolta di inestimabile valore, ha provveduto a dare disposizioni per la loro salvaguardia.

Nell’ambito della salvaguardia sono da annoverarsi le norme per i prestiti, dal momen­to che i beni culturali devono essere nel contempo tutelati e valorizzati.

2.2.  Il prestito di beni culturali di pertinenza ecclesiastica può essere occasione di pro­mozione ed evangelizzazione, ma deve essere salvaguardata la finalità religiosa del bene in oggetto e, per quanto possibile, va tenuto presente il contesto ecclesiale.

Art. 3

3.1.  Salva l’osservanza della norme civili congrue alla conservazione, tutela e valoriz­zazione dei beni culturali, il prestito di quelli di pertinenza ecclesiastica deve ottempera­re quanto riferito nella presente circolare.

3.2.  Oltre alla Santa Sede, responsabili dei prestiti dei beni culturali di pertinenza ec­clesiastica sono i Vescovi diocesani2, i Prelati personali, i Superiori Provinciali degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio e Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio.

Art.4

4.1.  Per i prestiti di beni culturali tra le diocesi della Nazione, la concessione della licenza è di competenza del Vescovo diocesano, sotto la cui giurisdizione si trova l’isti­tuzione ecclesiastica che conserva il bene culturale da prestare; trattandosi di prestito a ente civile della Nazione, il Vescovo diocesano concederà la licenza, dopo aver chiesto previamente il parere del Vescovo della diocesi in cui si trova l’ente civile che promuo­ve la manifestazione.

4.2.  Per i prestiti di beni culturali tra istituti religiosi clericali di diritto pontificio e società di vita apostolica clericali di diritto pontificio nell’ambito della Nazione o tra essi e le Diocesi della Nazione medesima, la concessione della licenza è di competenza del Superiore Provinciale, sotto la cui giurisdizione si trova l’ente che conserva il bene culturale da prestare; trattandosi di un prestito a ente civile della Nazione, il Superiore Provinciale concederà la licenza, dopo aver chiesto previamente il parere del Vescovo della diocesi in cui si trova l’ente civile interessato.

4.3.  Per i prestiti di beni culturali appartenenti ad istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, laicali di diritto pontificio, e clericali e laicali di diritto diocesano, vale la norma al punto 4.1.

Art. 5

Per i prestiti fiori  della  Nazione, oltre  l’osservanza delle  disposizioni precedenti, è obbligatoria l’ autorizzazione scritta della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.

Art.6

6.1.  Per i prestiti di opere di rilevante interesse artistico e storico nell’ambito della Nazione è necessario che i Vescovi diocesani e i Superiori competenti consultino la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa; essi procederanno nella me­desima maniera quando si tratti di prestiti che presentino dubbi e perplessità circa la sicurezza, la garanzia, 1 ‘integrità di restituzione dell’opera stessa.

6.2.  In ogni caso per i prestiti di beni culturali occorre ottemperare alle norme civili vigenti nella Nazione e mettere in atto tutte le precauzioni necessarie alla conservazio­ne, tutela, valorizzazione dei beni in oggetto.

INDICAZIONI DI CARATTERE OPERATIVO

Gli enti ecclesiastici possono collaborare alla realizzazione di mostre organizzate da Enti pubblici o da privati con il prestito di opere di loro pertinenza, a condizione che le esigenze pastorali non ne risultino compromesse, che si tratti di manifestazioni vera­mente significative e che siano programmate nel pieno rispetto della normativa canoni­ca e civile.

Per la procedura di prestito è necessario osservare le seguenti indicazioni pratiche.

A  L’Ente richiedente provvede innanzitutto ad ottenere l’autorizzazione al prestito da parte della competente autorità ecclesiastica locale; successivamente provvede ad ottenere l’autorizzazione della competente Soprintendenza e ne trasmette copia al Vescovo diocesano. Ottenute le due autorizzazioni richiamate si potranno avviare le operazioni di consegua dell’opera.

B  L’atto di consegua dell’opera dovrà essere redatto un verbale con la partecipazione di un rappresentante dell’Ente di pertinenza, di un rappresentante dell’Ente richie­dente appositamente delegato e di un rappresentante della Soprintendenza compe­tente. In detto verbale di consegna si farà analitica descrizione dello stato di conser­vazione dell’opera stessa, corredata da opportuna documentazione fotografica. Esso sarà firmato in triplice copia contestualmente da tutti gli intervenuti che ne riterranno una copia per i rispettivi Enti rappresentati.

C  L’imballaggio dell’opera sarà eseguito da parte di impresa specializzata di fiducia dell’Ente di pertinenza e della Soprintendenza a cura e spese dell’Ente richiedente.

D  A cura e spese dell’Ente richiedente l’opera dovrà essere assicurata contro i rischi presso una compagnia di fiducia dell’Ente di pertinenza. L’assicurazione sarà del tipo “da chiodo a chiodo” che assume cioè ogni rischio dal momento in cui l’opera viene tolta dalla sua collocazione originaria fino alla sua avvenuta ricollocazione nel medesimo posto. Qualora l’Ente di pertinenza o la Soprintendenza ne ravvedano la necessità, l’opera dovrà essere accompagnata, sia nella consegna che nella riconse­gna, a spese dell’Ente richiedente, da persona qualificata designata dal Superiore competente, di cui l’art. 4 delle Disposizioni sui prestiti di beni culturali di perti­nenza ecclesiastica in Italia.

E   Al momento della riconsegna dell’opera da parte dell ‘Ente richiedente, sarà redatto apposito dettagliato verbale di riconsegna alla presenza di un rappresentante dei medesimi Enti che hanno assistito alla consegna.

In caso di constatazione di danni si richiederà l’immediato intervento della Compa­gnia assicuratrice per l’esecuzione degli adempimenti stabiliti. Il verbale di riconse­gna sarà firmato contestualmente da tutti i rappresentanti che ne riterranno una co­pia per i rispettivi Enti.

F   Nel caso in cui prima del prestito o all’atto della riconsegna si rendessero necessari lavori di restauro o di consolidamento dell’opera per garantirne il trasferimento o per ovviare ad eventuali danni subiti, i necessari provvedimenti saranno eseguiti a cura e spese dell’Ente richiedente, sotto il controllo della Soprintendenza competente.

(Da notiziario n. 4 del 30/4/1999)

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