Norme per il prestito e la riproduzione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica
1.
Il patrimonio ecclesiastico e la normativa canonica e civile in materia
di beni culturali
Il
complesso dei beni Culturali di proprietà di questa Diocesi costituisce un
patrimonio di carattere storico, artistico e religioso di notevole interesse e
valore, che la CEM (Conferenza Episcopale Marchigiana) intende valorizzare. In
particolare questo patrimonio richiede il rispetto delle norme ecclesiastiche
indicate nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana (Norme
del
1974 e Orientamenti
del
992) e delle direttive della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della
Chiesa.
Inoltre,
nel favorire la collaborazione tra la Chiesa e la Pubblica Amministrazione, nel
rispetto dell'Accordo di Revisione del Concordato firmato nel i 984 e
dell'Intesa per i Beni Culturali del 1996, la Diocesi accoglie e fa proprie le
norme statali relative alla tutela del patrimonio storico-artistico.
1.1.
Riconoscendo che la tutela e la valorizzazione
del patrimonio storico-artistico viene attuata anche attraverso la
riproduzione e la diffusione dell'immagine delle opere, la CEM intende
disciplinare le riproduzioni attraverso la presente normativa, che promuove un
corretto uso delle immagini nel rispetto dello specifico valore religioso (liturgico,
biblico e teologico tradizionale) che le caratterizza.
1.2.
La documentazione fotografica realizzata dal Ministero per i Beni
Culturali e Arnbientali attraverso le Soprintendenze per la catalogazione e la
tutela è da considerarsi ad uso interno del Ministero e dei suoi organi per i
propri scopi istituzionali, pertanto non è soggetta ad autorizzazione (eccetto
la concessione a terzi dei rilievi di immagine). Un eventuale uso diverso delle
immagini d'archivio dovrà essere autorizzato nel rispetto della presente
normativa.
1.3.
Tale normativa sarà applicata per tutti i
beni di proprietà ecclesiastica. In un'epoca in cui la riproduzione con ogni
tipo di tecnologia può consentire una diffusione planetaria in tempo reale
delle immagini delle opere d'arte e dei beni culturali, le norme qui presentate
hanno l'obiettivo di verificarne l'inserimento in contesti adeguati, di valorizzarne
una lettura il più possibile completa, di contestualizzarne il significato
religioso.
1.4.
I soggetti responsabili del patrimonio e del
suo uso sono in primo luogo il Vescovo diocesano e suoi delegati, nonché i
responsabili pro-tempore degli Enti ecclesiastici proprietari. La verifica
dell'applicazione della disciplina circa l'uso e la tutela dei Beni Culturali è
pertanto compito primario dell'Ordinario e degli Uffici competenti, che potranno
far valere i loro diritti anche in sede legale.
2.
Norme per le riproduzioni dei beni culturali ecc1e~iastici
Il
Vescovo rilascia le autorizzazioni alla riproduzione delle immagini di beni
culturali ecclesiastici attraverso l'Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della
Diocesi, sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto ed in seguito
alla valutazione del carattere dell'iniziativa. A norma delle leggi canoniche e
civili tali riproduzioni potranno essere utilizzate solo nell'ambito del
progetto presentato, salvo ulteriori autorizzazioni. Anche ogni ristampa o
riedizione deve essere autorizzata con analoga procedura.
Le
norme sotto elencate si riferiscono all'utilizzo delle immagini nelle
riproduzioni fotografiche, video, cinematografiche, televisive, digitali e in
ogni altra forma possibile. L'autorizzazione regola l'utilizzo delle
riproduzioni nell'ambito di progetti editoriali e di divulgazione e diffusione,
compreso l'utilizzo nei mass-media e anche nelle reti informatiche.
2.1.
Riproduzioni a scopo commerciale
Per
le riproduzioni inserite in progetti editoriali o in produzioni di altra natura
(locandine, manifesti o altre forme pubblicitarie che raffigurino beni
culturali di proprietà ecclesiastica) l'autorizzazione alla riproduzione è
necessaria sia per le riprese ex novo che per le immagini già esistenti; essa
viene concessa su presentazione dettagliata del progetto editoriale da parte
dell'autore o dell'editore.
2.1.1.
Gli interessati devono pertanto specificare:
· scopo
e caratteristiche dell'iniziativa editoriale;
· soggetti
e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente);
·
strumentazione e supporti sul quali verrà eseguita la riproduzione;
· Valore
commerciale del prodotto;
· numero
di copie previste;
· autore
delle riproduzioni;
e
la data (da concordare) in cui si intendono
effettuare le riprese.
2.1.2.
Gli autori delle immagini sono tenuti a cedere alla Diocesi un negativo e/o una
diapositiva e/o una riproduzione (anche digitalizzata) di ciascuno scatto
effettuato, e a sottoscrivere una liberatoria che garantisca alla Diocesi il
libero utilizzo di quanto con-segnato.
2.1.3.
Dovrà essere chiarameinte espressa sulle pubblicazioni la proprietà del bene e
l'autorizzazione alla riproduzione concessa dall'Ufficio Arte Sacra e Beni
Culturali della Diocesi.
2.1.4.
La concessione sarà inoltre subordinata al versamento di un adeguato deposito
cauzionale che sarà restituito dopo la consegna di tre copie omaggio di ogni
pubblicazione (o altro) e del materiale di cui al punto 2.1.2. Restano a carico
del richiedenti le
eventuali
spese del personale di sorveglianza, i consumi e ogni altro onere che grava
sull'ente responsabile dell'opera per ogni ripresa effettuata. Ottenuta
l'autorizzazione i richiedenti potranno contattare direttamente il responsabile
del bene per concordare gli appuntamenti.
2.1.5.
Entro sei mesi dalla concessione tutto il materiale (previsto dai punti 2.1.2 e
2.1.4.)
dovrà essere consegnato all'Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali, che provvederà
a restituire il deposito cauzionale.
2.1.6.
Qualora trascorsi i sei mesi il richiedente non soddisfi la disposizioni
indicate all'articolo 2.1.5., ovvero non comunichi a mezzo raccomandata a/r
riguardo lo stato del lavori, il deposito sarà incamerato e la concessione
revocata. L'Ufficio si riserva inoltre ogni azione concessa fino ad adire alle
vie legali.
2.2.
Riproduzioni per ragioni di studio
Per
le riproduzioni per ragioni di studio gli interessati sono invitati a
presentare: e richiesta scritta del docente che segue lo studio, con riferimento
alle ragioni della ricerca; o libretto universitario o altro documento di
studio.
L'eventuale
successiva pubblicazione della ricerca richiede un'ulteriore autorizzazione all'uso
delle riproduzioni.
2.2.1.
Gli autori delle immagini sono tenuti a cedere alla Diocesi un negativo e/o una
diapositiva e/o una riproduzione (anche digitalizzata) di ciascuno scatto
effettuato, e a sottoscrivere una liberatoria che garantisca alla Diocesi il
libero utilizzo di quanto consegnato.
2.2.2.
L'autorizzazione sarà inoltre subordinata al versamento di un deposito cauzionale
che sarà restituito dopo la consegna di una copia dello studio e del materiale
di cui al punto 2.2.1. Restano a carico dei richiedenti le eventuali spese del
personale di sorveglianza, i consumi e ogni altro onere che grava sull'ente
responsabile dell'opera per ogni ripresa effettuata.
Ottenuta
l'autorizzazione i richiedenti potranno contattare direttamente il responsabile
del bene per concordare gli appuntamenti.
2.2.3.
Qualora trascorsi i sei mesi il richiedente non soddisfi le disposizioni
indicate all'articolo 2.2.1. e 2.2.2., ovvero non comunichi a mezzo raccomandata
a/r riguardo lo stato dei lavori, il deposito sarà incamerato e la concessione
revocata. L'Ufficio si riserva inoltre ogni azione concessa fino ad adire alle
vie legali.
2.3.
Riproduzioni a scopo divulgativo
Per
le riproduzioni a scopo divulgativo, quali ad esempio l'utilizzo sulle reti
informatiche, l'autorizzazione alla riproduzione viene concessa su
presentazione dettagliata del progetto informativo da parte dell'autore o
dell'editore.
2.3.1.
Gli interessati devono specificare:
scopo e caratteristiche dell'iniziativa;
soggetti
e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente); sito
informativo o divulgativo che ospiterà le immagini.
2.3.2.
Per le riproduzioni fotografiche inserite in tali progetti valgono le norme
relative alle riproduzioni a scopo commerciale.
2.3.3.
Dovrà essere chiaramente espressa accanto ad ogni immagine la proprietà del
bene e l'autorizzazione alla riproduzione concessa dall'Ufficio Arte Sacra e
Beni Culturali della Diocesi.
2.3.4.
La concessione all'utilizzo delle immagini nelle reti informatiche o divulgative
sarà limitata nel tempo e subordinata ~ versamento di un adeguato deposito
cauzionale che sarà restituito allo scadere della concessione.
2.3.5.
L'autore del progetto si impegna a cedere alla Diocesi il diritto di utilizzare
il progetto divulgativo nell'ambito delle proprie iniziative e di creare dei
link con le proprie pagine web, nel caso si tratti di siti informatici.
2.4.
Riproduzioni video, cinematografiche e
televisive
Per le riproduzioni video, cinematografiche e televisive si applicano le
stesse normative concernenti le riproduzioni fotografiche salvo quanto
riguarda la consegna delle copie del materiale realizzato, che dovrà essere
concordato caso per caso con i responsabili dell'Ufficio Arte Sacra e Beni
Culturali della Diocesi.
3.
Norme per il prestito dei beni culturali ecclesiastici
La Diocesi rilascia le autorizzazioni al prestito dei beni culturali
ecclesiastici attraverso l'Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali.
3.1.
Prestiti per mostre temporanee
Per ottenere il prestito è necessario presentare il progetto
dettagliato dell'iniziativa culturale (mostra o altro) allegando le schede di
prestito per i singoli oggetti.
Il richiedente dovrà presentare la domanda all'Ufficio Beni Culturali
che vaglierà il progetto ed espleterà le pratiche.
3.1.1.
L'autorizzazione
al prestito viene concessa sentito il parere dei responsabili del beni in
oggetto, la Commissione Diocesana per i Beni Culturali, la Soprintendenza
competente.
Per le mostre all'estero è necessario ottenere anche l'autorizzazione
della Pontificia Commissione per i Beni Culturali, che verrà chiesta
dall'Ordinario, oltre all'autorizzazione ministeriale all'espatrio.
L'ufficio dovrà soprintendere alla iniziativa, tutelare il valore
storico e artistico ma
soprattutto
religioso delle opere e per questo potrà richiedere ulteriori garanzie per
autorizzare il prestito.
3.1.2.
La Diocesi si riserva di chiedere, qualora vi fosse la necessità, appropriato
intervento di restauro quale contributo alla tutela del bene e alla sua
valorizzazione.
3.1.3.
Qualora l'Ufficio lo ritenesse necessario per ragioni di culto e di decoro,
l'autorizzazione al prestito sarà subordinata alla realizzazione a carico dei
richiedenti di una riproduzione in scala 1:1 dell'opera, che sarà collocata in
luogo dell'originale.
Alla
restituzione dell'opera tale riproduzione rimarrà di proprietà dell'Ufficio
Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi.
3.1.4.
Restano
a carico del richiedenti oltre alle spese organizzative (imballaggio, trasporto,
assicurazione “da chiodo a chiodo", ecc.) anche le eventuali spese e ogni
altro onere che grava sul proprietario dell'opera per il prelievo e la
restituzione delle opere. Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione da parte
dell'Ufficio Arte Sacra e Beni Cultura-li, dovrà contattare direttamente il
responsabile del bene per gli ultimi accordi.
3.1.5.
Ogni iniziativa legata all'esposizione che utilizzi l'immagine dei beni in
oggetto dovrà essere autorizzata secondo le norme che regolano le riproduzioni
dei beni culturali nella Diocesi.
3.2.
Prestiti temporanei per il culto
Per
ottenere il prestito è necessario presentare domanda scritta indicando le
ragioni del prestito, i termini di tempo ed allegando le schede di prestito per
i singoli oggetti. Alla scheda dovrà essere allegata una foto recente che
testimoni lo stato di conservazione dell'opera. L'autorizzazione al prestito
viene concessa sentito il parere del responsabili dei beni in oggetto e la
Commissione Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi.
3.2.1.11
richiedente non potrà intervenire sull'opera prestata senza informare l'Ufficio
Arte Sacra e Beni Culturali e il responsabile del bene, nemmeno in caso di
pulizia o restauro, in quanto custode solo temporaneo del bene.
3.2.2.
Restano a carico dei richiedenti oltre alle spese di trasporto (imballaggio, trasporto,
vigilanza) anche una polizza assicurativa adeguata a garanzia delle opere prestate,
nonché eventuali spese e ogni altro onere che grava sul responsabile dell'opera
per il prestito.
Loreto,
3 marzo 1999
+ Franco Festorazzi
Presidente della
Conferenza Episcopale Marchigiana