La Bacheca dell'Ufficio Diocesano Beni Culturali Ecclesiastici
1.
RICHIESTE ALLE
VARIE SOPRINTENDENZE
Come
è previsto dall’"Intesa" fra Stato e Chiesa per i Beni Culturali le
richieste di lavori e di restauro, o
quant'altro, rivolte alle singole Soprintendenze non vanno fatte
direttamente dal singolo Parroco o Rettore di Chiesa, ma devono passare esclusivamente attraverso l'ufficio del Delegato
Diocesano. La Soprintendenza ai Monumenti di Ancona, con sua lettera del
13/11/2000 indirizzata ai Vescovi Diocesani delle Marche, constata la
consuetudine dei Parroci di rivolgersi direttamente ad essa per le
autorizzazioni, ha chiesto espressamente alle Curie di attivarsi per ribadire la
corretta procedura, precisando che, altrimenti “questa Soprintendenza si vedrà
costretta a restituire le istanze che dovessero continuare a pervenirgli in
mancata osservanza delle norme in oggetto”
In Diocesi l'Economo Diocesano è stato
nominato anche Delegato Diocesano per i Beni Culturali.
2.
RICHIESTE DI CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
In virtù della legge regionale n. 75/97 i contributi relativi ai beni culturali ecclesiastici vanno richiesti alla propria Provincia per il tramite del Comune. Le domande, approntate dai singoli responsabili giuridici delle Chiese e Rettorie, vanno compilate su appositi moduli (reperibili nei Comuni o in questo Ufficio) e presentate all’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi, per il visto di competenza entro il 20 gennaio 2001; vanno quindi consegnate ai singoli Comuni entro il 31 gennaio 2001. Si evidenzia che informazioni sulla legge, sulla modalità di compilazione delle domande, la modulistica on line, sono reperibili nei siti Internet: www.provincia.ancona.it (pagina : Servizi ai cittadini. Cultura) per la provincia di Ancona, e sul sito www.provincia.ps.it (pagina : Cultura) per la Provincia di Pesaro-Urbino.
3.
BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
In
materia, è bene puntualizzare almeno quattro aspetti: a) la disciplina relativa ai beni culturali ed ambientali è stata
totalmente riorganizzata con il Decreto Legislativo n. 490/99 (Testo Unico),
che prevede disposizioni sostanzialmente più stringenti rispetto l’abrogata
legge 1089/39; b) l’alienazione di
beni culturali mobili (armadi, calici, quadri…) è assolutamente vietata e
penalmente sanzionata, anche quando i beni non siano inventariati); c)
chiunque chieda di poter fotografare
beni culturali di proprietà ecclesiastica (per ragioni di studio,
pubblicazione…), necessita dell’autorizzazione scritta da parte dell’Ufficio Diocesano Beni
Culturali Ecclesiastici a cui deve rivolgersi; tale disciplina è diretta a
salvaguardare i diritti di spettanza della Chiesa, che altrimenti, stante le
vigenti leggi, sarebbero gravemente pregiudicati; d)
Sul sito Internet www.carabinieri.it
(pagina: Opere d’arte rubate) sono disponibili importanti informazioni su beni
culturali sottratti pure dalle Chiese; di molti oggetti rubati e ritrovati dai
Carabinieri, è possibile invece vedere le immagini in Curia. L’eventuale
identificazione di un oggetto, permetterà al Parroco di riaverlo indietro.
4.
ALIENAZIONE DI BENI STORICI E ARTISTICI DI ENTI RICONOSCIUTI
Oltre alle precise disposizioni canoniche relative all’alienazione di beni culturali ecclesiastici (in particolare i cann. 1291, 1292, 1293 e 1190, 1377), non si deve assolutamente tralasciare di osservare rigorosamente pure le disposizioni civili onde non commettere alcun illecito penale allorché si aliena un bene culturale. A tal proposito la Corte di Cassazione (III sezione penale, sentenza n. 1463 del 4/12/1998) afferma commettere il reato previsto e punito dall’articolo 62 della legge 1089/39 “il titolare della Parrocchia che alieni senza autorizzazione una cosa di interesse artistico appartenente ad una chiesa aperta al pubblico”. La stessa Corte precisa che alla disciplina di cui sopra sono soggetti tutti i beni, indipendentemente dal fatto che siano stati schedati o inventariati dalla Soprintendenza: “Il vincolo è efficace a prescindere da qualsiasi notifica del provvedimento ed anche se le cose non sono state comprese negli elenchi che i rappresentanti degli Enti sono obbligati a presentare”.
5.
RIPRODUZIONI DI OPERE D’ARTE
Ricordiamo che chiunque chieda di poter fotografare beni culturali di proprietà ecclesiastica (per ragioni di studio, pubblicazione…), necessita dell’autorizzazione scritta da parte dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali Ecclesiastici a cui deve rivolgersi; tale disciplina è diretta a salvaguardare i diritti di spettanza della Chiesa, che altrimenti, stante le vigenti leggi, sarebbero gravemente pregiudicati. Chi si trova in difficoltà, inviti il richiedente a rivolgersi direttamente all’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi.
6. RESTAURO DI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
La
Chiesa ha sempre prestato particolare attenzione ai beni culturali
ecclesiastici, sia per esserne la committente sia per la costante opera di
salvaguardia operata nei loro confronti, in particolare attraverso gli interventi
di restauro.
Ora,
circa il restauro di beni culturali di proprietà di enti ecclesiastici
(parrocchie, rettorie…) è bene ricordare quanto prescrive la normativa
canonica e civile al fine di meglio tutelare i singoli beni e di non incorrere
nelle stringenti sanzioni previste.
Innanzitutto
si deve premettere che un restauro può riguardare tanto un bene mobile quanto
un bene immobile. Pertanto la normativa andrà applicata sia che si voglia
intervenire per restaurare la chiesa, il campanile, la sacrestia…, sia che si
voglia restaurare una statua, una pianeta, un quadro, un organo… . Giova
precisare che anche per il restauro (es. riargentature) delle suppellettili
ecclesiastiche in metallo (pisside, calice, ostensorio, turibolo…) deve essere
applicata la disciplina sui restauri, come espressamente richiamato dalla
Soprintendenza di Urbino in una sua recente circolare del 28.4.2000 ai Vescovi
delle Marche.
Per
poter procedere ad un restauro è indispensabile - prima
di iniziare i lavori - ottenere:
-
l’autorizzazione canonica;
-
l’autorizzazione civile.
Circa
l’autorizzazione canonica, si deve ricordare come i lavori di restauro
siano sempre lavori di straordinaria amministrazione che eccedono i poteri
dell’amministratore del bene (parroco, rettore….). Pertanto dovranno andare
autorizzati, per la validità dell’atto, per iscritto, dall’Ordinario (cfr.:
cann. 1189, 1216, 1281). Il non rispetto della disciplina canonica ha rilevanza
sotto il profilo civile e canonico: canonico, poiché si avrà l’invalidità
dell’atto e la possibile irrogazione delle sanzioni previste; civile, perché
l’atto sarà invalido ed impugnabile in tribunale (ad es. il contratto con cui
si affidano i lavori di restauro di una chiesa può essere dichiarato invalido).
Circa
l’autorizzazione civile, è a tutti noto come i beni culturali anche di
proprietà della Chiesa siano sottoposti ai vincoli della normativa statale, con
particolare riferimento ora al nuovo Testo Unico in materia di beni culturali ed
ambientali (D. Lgs. N. 490 del 29 ottobre 1999) che – sostituendo la vecchia
legge 1089/39 – ha riorganizzato, aggiornato ed integrato l’intera
disciplina in materia di beni culturali, facendo speciale attenzione ai beni
culturali di interesse religioso (cioè quelli di parrocchie, chiese…). La
nuova normativa civile - nulla innovando rispetto alla legge 1089/39 – prevede
che per i restauri di beni culturali sia indispensabile l’autorizzazione
preventiva da parte della competente Soprintendenza. Tale autorizzazione alla
Soprintendenza non potrà però essere richiesta direttamente
dall’amministratore (parroco, rettore…) del bene che si vuole restaurare, ma
dovrà essere l’Ordinario (o suo Delegato) a presentare la prescritta istanza
per conto della Parrocchia; infatti l’Intesa fra Stato e Chiesa prevede che la
Soprintendenza abbia a prendere in esame solo
le richieste presentate dall’Ordinario (o suo Delegato). In concreto il
parroco, rettore… che voglia restaurare un bene, quando presenterà
all’Ufficio Beni Culturali della Curia la richiesta di autorizzazione canonica
al restauro, al contempo chiederà pure che tale richiesta (completata
l’istruttoria) venga inoltrata alla competente Soprintendenza: ciò, come è
evidente, comporta pure una facilitazione nelle pratiche che il singolo parroco,
rettore… deve compiere per restaurare un bene.
Il
procedere al restauro senza la prescritta autorizzazione civile (richiesta per
il tramite della Curia), comporta l’irrogazione di sanzioni penali a carico
dell’amministratore (cfr. art. 118 Testo Unico Beni Culturali e Ambientali).