Decreto sui legati (2 novembre 1999)

Senigallia, 2 novembre 1999

La Chiesa nel corso dei secoli ha sempre approvato e incoraggiato i fedeli a disporre dei propri beni in favore di cause pie, particolarmente con lo scopo di celebrare Ss.Messe a suffragio dei defunti. Il Codice di Diritto Canonico ha confermato tale tradizione, garantendola con una peculiare normativa, che deve venire ulteriormente determinata dalle legislazioni particolari.

Pertanto, a integrazione dei canoni 1299 – 1310 CIC e intendendo abrogare tutte le precedenti disposizioni diocesane in contrario, con il presente Decreto

STABILIAMO

1. Ogni fedele ha il diritto di fondare legati, cioè devolvere beni mobili e/o immobili a un ente ecclesiastico (Diocesi, Parrocchia, Seminario, Monastero ecc.), stabilendo l’onere della celebrazione di Ss. Messe per i defunti (cann.1299 e 1303.1.2°).

2. In base all’attuale Codice, la costituzione di un nuovo legato di Ss.Messe può avvenire solo “in diuturnum tempus” (can.1303.1.2°); non sono più ammessi, cioè, “legati perpetui”. Il “diuturnum tempus” viene fissato per la Diocesi di Senigallia in una durata massima di 20 anni.

3 I legati perpetui fondati con disposizione testamentaria anteriore al presente Decreto rimangono tali; qualora necessario, ad essi verrà applicata la procedura di riduzione degli oneri ad normam juris.

4. In conformità ai cann. 1303 par.2 e 1274 par.1, scaduto il tempo di durata, i beni dei legati affidati ad un ente ecclesiastico soggetto al Vescovo diocesano verranno devoluti all’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, a meno che il fondatore non abbia manifestato formalmente una volontà diversa; altrimenti passano alla stessa persona giuridica.

5. Se non viene stabilito diversamente, la misura dell’offerta per la celebrazione delle Ss. Messe dei legati – sia già costituiti che di nuova costituzione – sarà almeno il doppio dell’offerta diocesana.

6. E’ preferibile, data l’incertezza di fluttuazione dei redditi da capitale e la svalutazione progressiva della moneta, destinare il ricavato alla celebrazione di tante Ss.Messe quante ne consentirà la congiuntura annuale.

7. Quando il legato viene costituito con il versamento di una somma di denaro, destinata interamente alla celebrazione di Ss. Messe, tale somma va depositata in Curia, presso l’Ufficio Amministrativo, che provvederà ad amministrarla, annotandola in apposito registro e rendendone conto agli interessati.

8. La parrocchia o l’ente in favore del quale è costituito il legato con beni immobili oppure con beni mobili e/o immobili ma con finalità molteplici (ad es. finalità caritative o di apostolato e celebrazione di Ss. Messe) deve avere un proprio registro, nel quale sarà annotato ogni anno il compimento dell’onere. I documenti costitutivi del legato debbono essere conservati: l’originale in Curia (Ufficio Amministrativo) e copia nell’Archivio dell’Ente.

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